La riduzione del 30% delle sanzioni amministrative - Polizia Municipale della Bassa Romagna

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La riduzione del 30% delle sanzioni amministrative

 

 

E’ in vigore dal 21 agosto 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del “decreto legge del fare” n. 69 del 21 giugno 2013, la riduzione nelle sanzioni amministrative del Codice della strada per coloro che effettuano il pagamento entro 5 giorni.

I 5 giorni decorrono infatti :

  1. dal momento della contestazione,  se si viene fermati subito e viene contestualmente redatto il verbale;
  2. da quando viene notificato il verbale  presso l’indirizzo del proprietario del veicolo.

 

La circolare del Ministero dell’Interno n.6399 del 19 agosto 2013 ha inoltre chiarito che:

  1. se il termine dei 5 giorni cade in un giorno festivo  la scadenza slitta al giorno successivo ;
  2. se il destinatario è assente , il termine del 5 giorni decorre dall’undicesimo giorno dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (la Cad), sempre che l’interessato non ritiri l’atto prima del termine dei 10 giorni. Si ricorda, a tal proposito, che la Cad è inviata subito dopo il mancato recapito. Alla stessa segue la raccomandata con la quale si comunica l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, che si perfeziona 10 giorni dopo.

 

Nel caso di divieto di sosta viene predisposto, dal vigile o dall’ausiliario della sosta un “preavviso” (comunemente, quello che si trova sotto il tergicristallo),  che non ha valore formale come una verbalizzazione su strada, in quanto allo stesso deve seguire la notifica del verbale al titolare della carta di circolazione.

In questo caso, l’utente che ha commesso la violazione e trova il preavviso, ha più tempo se vuole approfittare dello sconto ed evitare la notifica del verbale a casa con l’aggravio delle spese postali ed accessorie.

I tempi di lavorazione del preavviso per la trasformazione in verbale sono di circa due settimane, per cui l’utente ha la possibilità di versare la sanzione con lo sconto entro 15 giorni   dalla data dell’accertamento.

Se invece attende la notifica del verbale, i 5 giorni a disposizione per corrispondere la sanzione con lo sconto decorrono dalla data di notifica del verbale .

Occorre prestare molta attenzione nel calcolo dell’importo da pagare e sono pertanto sconsigliati calcoli fai da te.

Ad esempio, una volta notificato il verbale a casa, non si dovrà semplicemente considerare l’importo totale da pagare e ridurlo del 30%: si deve ricordare infatti che la riduzione riguarda solo le sanzioni e non anche, ad esempio, le spese di notifica ed accertamento .

Gli importi “scontati” dovranno essere versati senza arrotondamento: proprio per conoscere l’importo “al centesimo” la circolare del ministero dell’interno n.6333 del 12 agosto 2013 fornisce una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste.

 

Lo sconto si applica :

 

  1. anche alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7  di cui all’art. 195, comma 2-bis. L’articolo in questione prevede, infatti, in alcuni casi, una maggiorazione di un terzo per le violazioni commesse nelle ore notturne;
  2. all’importo, già ridotto del 75% come previsto dall'articolo 193, comma 3 del Codice della Strada . Si ricorda che detto articolo prevede uno sconto del 75% per chi viene colto senza assicurazione Rc auto e si mette in regola entro 15 giorni da quando è scaduto il periodo di tolleranza per il rinnovo (che è di altri 15 giorni).

 

Sono invece escluse dallo sconto :

 

  1. le violazioni non previste dal Codice della strada ma dalla disciplina complementare, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S.;
  2. le violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sospensione della patente. Sembra invece essere stata dimenticata, tra le gravi sanzioni accessorie, la revoca della patente, ragione per cui sembrerebbe essere ammessa al beneficio anche l’ipotesi in cui scatti quest’ultima sanzione accessoria.
  3. le violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta (come, ad esempio, non seguire le indicazioni del vigile o non fermarsi al posto di controllo).

 

Lo sconto riguarda inoltre solo le sanzioni: pertanto non si applica alle cauzioni .

Si ricorda infatti che per alcune violazioni ritenute particolarmente rilevanti sono stati introdotti meccanismi di pagamento immediato per i conducenti di veicoli con targa estera e per autisti di mezzi pesanti.

Qualora il conducente intenda fare ricorso è comunque tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.

La cauzione dovrà essere versata integralmente e non nella misura ridotta del 30%.

Tuttavia, con le modifiche introdotte all’art.202 del Codice della strada, se il conducente non intende pagare, dovrà versare una cauzione pari non più alla metà del massimo edittale, ma al minimo.

 

NB:  Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni , o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.